Ci occupiamo della presentazione della domanda di registrazione di un marchio nell'Unione Europea presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) e segue tutti i passaggi della procedura, dal deposito della domanda fino all'avvenuta registrazione.
Un marchio dell'Unione Europea è riconosciuto e tutelato in tutti i paesi membri, ovvero in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Nel caso si voglia registrare il marchio in un paese extra UE, si può seguire la procedura per la registrazione di un marchio internazionale.
Affidarsi a Marchiovero per la registrazione di un marchio dell'Unione Europea solleva l'utente dall'impegno di cercare, conoscere, informarsi su dove rivolgersi e come fare per portare a buon fine la procedura di registrazione.
Il costo per la registrazione del marchio Europeo/Comunitario è a partire da € 750 a cui vanno aggiunte le tasse di registrazione per la domanda che variano a seconda del numero di classi merceologiche richieste.
La registrazione del marchio dell'Unione Europea (ex marchio comunitario), così definito dal regolamento UE n. 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 2016:
Il Regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009 sul marchio dell'Unione Europea, definisce un marchio dell'UE come “qualsiasi segno, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese e essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare”. (Maggiori informazioni).
Con il regolamento modificativo (UE) n. 2015/2424 viene soppresso il concetto di rappresentabilità e riproducibilità grafica del marchio e viene introdotto quello di “segno” che “sia suscettibile di essere rappresentato in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e oggettivo. Il segno dovrebbe poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso. Vedi Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015.
Da qui, la possibilità di registrare suoni, colori, forme 3d associati a un brand o a un prodotto.
Seguiamo passo dopo passo la procedura di registrazione di un marchio europeo, e informiamo il cliente sugli step superati o le eventuali richieste di maggiori chiarimenti da parte dell'Euipo.
La procedura è costituita da:
Verifica e preventivo gratuiti
Nessun obbligo di acquisto.
Deposito Marchio in tre giorni
La procedura viene completata in tre giorni lavorativi.
Invio della documentazione
di avvio della procedura di registrazione del marchio.