Attraverso il copyright si realizza la tutela del diritto di autore, definito anche come tutela della proprietà intellettuale e disciplinato dalla legge 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
La Legge 633/1941 attribuisce principalmente all’autore di un’opera intellettuale la potestà di disporne in modo esclusivo, attribuendo allo stesso diritti a carattere economico e morale
La qualifica di autore di un’opera e la sua protezione si realizza nel momento stesso in cui l’opera viene creata senza necessità di adempiere a specifiche formalità di deposito e/o registrazione, come invece avviene per i marchi d’impresa:
Per maggiori chiarimenti e informazioni sul Copyright e sulla registrazione dei marchi
CONTATTACI“Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale” ed “… è reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero” (artt.6 e 8 Legge 633/1941)
Le opere che ricadono sotto la protezione della legge vengono definite “opere dell’ingegno di carattere creativo” e consistono principalmente in:
I fondamentali diritti attribuiti dalla legge all’autore di un’opera attengono sia alla sfera morale, come ad esempio il diritto ad essere riconosciuto il legittimo autore dell’opera stessa con la possibilità di impedire a chiunque di modificarla in qualsiasi modo senza espressa autorizzazione, sia alla sfera economico-patrimoniale, come ad esempio la facoltà di pubblicare, rappresentare e/o riprodurre l’opera traendo da tale attività il conseguente compenso economico:
“L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.” (art.12 L.A.)
Copyright letteralmente significa “diritto di copia” ma viene comunemente utilizzato con il diverso significato di “divieto di copia”, con lo scopo di comunicare a chiunque il divieto di riprodurre in qualsiasi modo un’opera intellettuale senza il preventivo consenso del legittimo autore.
Principale funzione del copyright è quella dare certezza circa la paternità di un’opera che si realizza concretamente attraverso la possibilità di fornire documentazione inequivocabile comprovante la data della prima pubblicazione dell’opera, con l’obiettivo di evitare ogni eventuale e successivo tentativo di plagio e/o contraffazione da parte di terzi.
La tutela del copyright si estende a tutte le opere dell’ingegno (ad esclusione ovviamente delle semplici idee) che sono considerate tali nella legge sul diritto d’autore e si ottiene principalmente attraverso il deposito di un’opera inedita presso la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) oppure presso un organismo pubblico, come ad esempio un Notaio nella sua qualità di pubblico ufficiale.
La SIAE, al momento del deposito dell’opera, ne fornisce prova tangibile della paternità e data di pubblicazione, mediante la redazione di apposito verbale di consegna contrassegnato da data e numero di repertorio.
L’opera rimarrà custodita negli archivi della SIAE per 5 anni ed alla scadenza sarà possibile rinnovare il deposito per un eguale periodo.
Comprova analoga a quella fornita dalla SIAE può essere realizzata depositando l’opera presso un Notaio, il quale, in virtù della funzione di pubblico ufficiale ad esso attribuita dalla legge, procederà alla redazione di un verbale ufficiale di consegna dell’opera, munito di data e di numero di repertorio, che sarà poi conservato presso gli archivi notarili.
Spesso si confonde la protezione legale offerta dall’istituto del copyright con quella che si realizza con la registrazione di un marchio d’impresa, credendo erroneamente che la tutela fornita dal copyright sia maggiore rispetto a quella della registrazione di un marchio.
In realtà si tratta di due istituti completamente differenti, che vanno a tutelare opere ed attività completamente diverse.
Il Copyright protegge essenzialmente le opere di creazione intellettuale, mentre il marchio tutela l’espressione della proprietà industriale, che “comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità…” (art.1 Codice della Proprietà Industriale)
Il marchio possiede un valore economico intrinseco, in quanto segno distintivo e rappresentativo dell’impresa nonché dei prodotti e/o servizi dalla stessa forniti dinanzi al pubblico dei consumatori e per questo motivo la sua identità viene dalla legge tutelata in misura maggiore rispetto alla protezione offerta alle opere intellettuale coperte da copyright.
Il Copyright infatti protegge l’opera così come è “tal quale”, nella forma e nei contenuti testuali così come sono stati depositati e detta protezione decade ad ogni modifica che venga successivamente apportata all’opera, anche se di lieve importanza.
L’unicità e peculiarità di un marchio registrato viene invece protetta dalla legge a 360°, dando la potestà al titolare del marchio non soltanto di vietarne a terzi ogni indebito utilizzo non previamente autorizzato, ma impedendo altresì che altri soggetti possano registrare e/o utilizzare marchi simili od anche soltanto confondibili per contraddistinguere la stessa categoria di prodotti e/o servizi identificata con il suo marchio precedentemente registrato.
Verifica e preventivo gratuiti
Nessun obbligo di acquisto.
Deposito Marchio in tre giorni
La procedura viene completata in tre giorni lavorativi.
Invio della documentazione
di avvio della procedura di registrazione del marchio.